Split payment

“SPLIT PAYMENT”: INFORMATIVA AI FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI

L’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), introducendo l’art.  17-ter, ha modificato il  D.P.R.  n.  633/1972  disciplinante l’applicazione dell’IVA.

La norma stabilisce che, per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all’erario l’Iva che è stata addebitata loro dai fornitori (c.d. split payment).

Tale disposizione implica quindi che, pur continuando ad essere riportata l’IVA in fattura dall’azienda fornitrice, essa non verrà liquidata, ma trattenuta per il successivo versamento all’erario.
Ai fini di una corretta gestione di tale meccanismo, si invitano tutti i fornitori di beni e di servizi ad aggiungere alle fatture che verranno emesse nei nostri confronti la seguente dicitura:

 “IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente  – Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/ 1972 ”